Cos'è
I coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- la separazione o il divorzio sia consensuale
- non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
- a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.