Il prericonoscimento è un procedimento diretto al riconoscimento del figlio concepito fuori dal matrimonio con apposita dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile da parte dei gentori non coniugati tra loro.
Tale dichiarazione, che deve essere posteriore al concepimento e anteriore alla nascita del figlio, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita.
Lo scopo del prericonoscimento è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo, a rendere la denuncia di nascita. Pertanto la successiva dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore.
A chi si rivolge
Genitore italiano o straniero:
la sola madre;
il padre solamente se il riconoscimento è stato già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa (non è ammesso, infatti, il riconoscimento del solo padre);
da entrambi i genitori.
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Documento di riconoscimento valido dei dichiaranti (Carta di identità, Passaporto per cittadini stranieri o altro documento di identità equipollente);
Un certificato medico in originale redatto dal medico di base o dal ginecologo che attesti le generalità complete della gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e la settimana o mese di gravidanza. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico;
Per la madre separata legalmente, la copia conforme della separazione consensuale o giudiziale rilasciata dal Tribunale.
Inoltre, per cittadini stranieri:
documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia, debitamente tradotta e legalizzata, attestante la possibilità di procedere al riconoscimento, il cognome e la cittadinanza da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine dei genitori.