Cos'è
È possibile presentare domanda per ottenere un contributo regionale finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche della propria casa o di parti condominiali, compresa l'accessibilità esterna.
È necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 60.000,00. La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 5 del Regolamento vigente (vedi sotto) entro il limite massimo di euro 50.000,00.
Il contributo viene assegnato dalla Regione fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria approvata dalla Regione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene determinato sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, ricevuti o richiesti per i medesimi interventi, come segue:
FASCIA | IMPORTO PREVENTIVO | IMPORTO CONTRIBUTO (spesa ritenuta ammissibile) |
A | minore o uguale a € 5.000,00 | spesa |
B | da € 5.001,00 a € 10.000,00 | importo fascia A) più 30% spesa eccedente € 5.000,00 |
C | da € 10.001,00 a € 20.000,00 | importo fascia B) più 20% spesa eccedente € 10.000,00 |
D | da € 20.001,00 a € 50.000,00 | importo fascia C) più 5% spesa eccedente € 20.000,00 |
Il beneficiario può presentare nell'anno più domande di contributo che possono riguardare sia accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio sia l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, ma il contributo complessivo non potrà superare nell'anno la somma di € 10.000.
ATTESTAZIONE DISABILITÀ
La situazione di disabilità è comprovata da una certificazione attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti, eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata.
Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile, anche le persone ricoverate in strutture sanitarie colpite da eventi a esito invalidante, con necessità di rientrare a domicilio; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità. La documentazione di effettivo riconoscimento dell’invalidità civile tuttavia dovrà obbligatoriamente essere esibita prima della concessione del contributo da parte del Comune.
Norme di riferimento:
L. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
D.M. - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate “
L.R. 25 settembre 1996 n. 41 art. 16; “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>”
D. P. Reg. 6 luglio 2016 n. 137 “Regolamento sulle modalità e criteri per la concessione dei contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni (L.R. 41/1996 art. 16)”