Cos'è
È possibile presentare la domanda al Comune del territorio regionale di attuale residenza, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione.
La domanda di contributo è a sostegno dei canoni di locazione pagati nell’anno precedente alla pubblicazione dell’avviso.
L’unità immobiliare oggetto del contratto:
- deve essere a destinazione d'uso residenziale, prima casa ed ubicata in Regione;
- non deve essere "di lusso", edilizia sovvenzionata (case Ater) o di categorie catastali A1, A8 e A9*.
* a meno che non siano locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della L. 431/1998;
Il contratto di locazione:
- deve essere redatto in forma scritta e debitamente registrato;
- deve avere una delle seguenti caratteristiche di durata: non inferiore a quattro anni, non inferiore a tre anni o non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria**.
- non deve avere finalità turistiche o riferirsi a sole quote di alloggio.
** contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della L. 431/1998;
Norme di riferimento:
L. 9 dicembre 1998 n. 431 Art. 11 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
Regione Autonoma FVG - L. R. 19 febbraio 2016, n. 1 Art. 19 “Sostegno alle locazioni”
Regione Autonoma FVG - D. P. Reg 15 aprile 2020 66/2020/Pres “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1”