Cos'è
I proprietari di immobili sfitti da almeno due anni e situati nel Comune di Tavagnacco, che intendono stipulare un contratto di locazione a soggetti aventi un ISEE non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a euro 20.000,00 possono chiedere un contributo regionale per il “sostegno alle locazioni” qualora il canone d’affitto non superi il 25% dell’ISEE del locatario alla data di stipula del contratto medesimo.
La domanda di contributo deve essere presentata prima della stipula del contratto.
Gli immobili oggetto dell’incentivo:
- non devono possedere caratteristiche «di lusso»
- devono avere destinazione d'uso residenziale
- devono possedere i requisiti di agibilità di cui all’articolo 27 della legge regionale 19/2009
Il contratto di locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggio e deve essere redatto in forma scritta, registrato e rientrare tra le due seguenti tipologie di durata:
- non inferiore a quattro anni (4+4) di cui all’art. 2, comma 1 della legge 431/1998
- non inferiore a tre anni (3+2) di cui all’art. 2, commi 3 e 5 della legge 431/1998
I locatari dovranno essere:
- persone fisiche
- avere nell’alloggio la loro dimora abituale con relativa registrazione della residenza anagrafica
Dovrà essere stipulata un’apposita polizza assicurativa di durata pari a quella del contratto di locazione (non necessariamente anche a copertura del periodo di rinnovo del contratto stesso) a copertura degli eventuali danni provocati all’alloggio.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione una tantum (ad avvenuta dimostrazione della stipula del contratto di locazione) per un importo pari a:
- 2.500,00 euro per i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni (4+4)
- 3.500,00 euro per i contratti di locazione di durata non inferiore a tre anni (3+2)
con canone annuo non superiore al 25% dell’ISEE posseduto dal locatario alla data di stipula del contratto medesimo.
Potrà essere richiesta una maggiorazione del contributo, pari alla spesa rimasta effettivamente a carico del proprietario fino a un massimo di euro 2.500,00, qualora sull’alloggio locato, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i successivi 4 mesi, vengano svolti lavori edilizi di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), d) della legge regionale 19/2009, ovvero:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- attività edilizia libera.
Norme di riferimento:
L. 9 dicembre 1998 n. 431 Art. 11 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
Regione Autonoma FVG - L. R. 19 febbraio 2016, n. 1 Art. 19 "Sostegno alle locazioni"
Regione Autonoma FVG - D. P. Reg 15 aprile 2020 66/2020/Pres "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1"