Cos'è
I contributi sono rivolti ai corregionali, ai loro familiari e discendenti emigrati:
- dal Friuli Venezia Giulia
- dagli ex territori italiani oggetto degli accordi di Osimo
che abbiano risieduto stabilmente all’estero per un periodo non inferiore complessivamente a cinque anni e che vi sia il definitivo rimpatrio in Regione da non più di due anni.
Qualora più componenti di un nucleo familiare facciano rientro in Regione in tempi diversi, ai componenti che rimpatriano successivamente al primo i contributi possono essere concessi solo in caso di costituzione di nuclei familiari distinti, una volta rimpatriati.
I contributi:
- sono cumulabili e sono concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato;
- possono essere concessi anche a nuclei familiari diversi che convivono temporaneamente dopo il rimpatrio in attesa di definitiva sistemazione abitativa.
Termine di presentazione: entro due anni dal rimpatrio definitivo.
DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI
DESCRIZIONE | EURO |
sovvenzione per l’abbattimento dei costi di trasferimento e delle spese di prima sistemazione del nucleo familiare: | |
| 2.500,00 |
| 3.000,00 |
| 1.000,00 |
per ogni figlio a carico frequentante istituti scolastici di ogni ordine e grado | 750,00 |
per ogni componente che frequenti l'Università | 1.000,00 |
per ogni componente che frequenti dopo il rimpatrio corsi di formazione e riqualificazione professionale oppure corsi di lingua italiana* | 800,00 |
se il nucleo familiare non dispone in Regione di un’abitazione di proprietà o non sia assegnatario di un alloggio ATER | 1.000,00 |
* realizzati dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dagli enti formalmente accreditati; per l'italiano anche da Università.
Norme di riferimento:
Regione Autonoma FVG - L. R. 26 febbraio 2002, n. 7, articolo 3, comma 1 lett. “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati”.
Regione Autonoma FVG - D. P. Reg 10 agosto 2007, n. 0248/Pres articoli 3-7 “Regolamento per l’attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati)”.