Pagare l'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma)

Come fare per calcolare e pagare l'ILIA.

mano femminile con calcolatrice su modello di villa
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Cos'è

A decorrere dal 1°gennaio 2023 è stata istituita l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma) disciplinata dalla Legge Regionale n. 17 del 14/11/2022 . La stessa sostituisce nel territorio del Friuli Venezia Giulia l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mantenendo la struttura e l’impostazione fiscale del vecchio tributo.
Il Regolamento Comunale ILIA attualmente in vigore è consultabile nella seguente sezione dell'Albo Pretorio .
L’ILIA è interamente destinata al Comune ove è situato l’immobile, compresa l'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili ad uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc.
Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, fabbricati strumentali all’attività economica, aree edificabili e terreni agricoli ubicati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:

  • per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza.
  • per fabbricato strumentale all’attività economica si intende il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli artt. 53 e 55 del DPR n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
  • per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;
  • per terreno agricolo si intende il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

L'ILIA non deve essere versata sull'abitazione principale e relative pertinenze e sui fabbricati assimilati all’abitazione principale (art. 4 comma 1 lettere a) e b) L.R. 17/2022):

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  • per fabbricati assimilati all’abitazione principale si intendono:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  6. ai sensi dell’art. 8 del Regolamento ILIA del Comune di Tavagnacco, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'ILIA le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Agevolazioni:
Riduzione della base imponibile ( art. 8 L.R. 17/2022)
La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50% per le seguenti tipologie di immobili:

  1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per i quali si richiama l’art. 7 del Regolamento Comunale ILIA;
  3. unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Riduzione dell’imposta ( art. 10 L.R. 17/2022)

  1. per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
  2. per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

Fabbricati strumentali all'attività economica (Art. 3 comma 1 lett.b L.R. 17/2022)
Sono considerati tali i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale.
Solo per l’anno 2023 si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all’attività economica in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumen-talità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:
a) A/10 – uffici e studi privati
b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi
c) gruppo catastale B – fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 comma 1 lett.a) L.R. 17/2022
d) C/1 – negozi e botteghe
C/3 – laboratori per arti e mestieri
C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale

A chi si rivolge

Devono versare l'ILIA i possessori di immobili quali:

  • il proprietario
  • il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

In caso di  decesso del possessore,  gli eredi divenuti titolari dei diritti sull'immobile, dovranno versare l'imposta provvedendo al pagamento dell'ILIA:

  • in nome del defunto fino alla data del decesso
  • in nome proprio dalla data di apertura della successione. 

Accedere al servizio

L'ILIA è un’imposta da versare in autoliquidazione con responsabilità in capo al contribuente, che dovrà provvedere in autonomia al calcolo ed al versamento della stessa,  compilando il modello semplificato F24 o generandolo online  

I nuovi CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento ILIA, approvati dall’Agenzia delle Entrate con  Risoluzione n. 10/E del 24/02/2023 sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice catastale del Comune è L065.

Si invitano i contribuenti ad utilizzare i codici sopra riportati e a non effettuare più versamenti con i vecchi codici, in particolare il codice 3925 “IMMOBILI D QUOTA STATO”, in quanto soppressi.

La base imponibile dell'ILIA viene calcolata utilizzando una serie di coefficienti variabili in funzione del tipo di fabbricato e della categoria catastale di appartenenza.

Per il calcolo dell'ILIA è possibile consultare la Delibera consiliare n. 31/2023.

Le scadenze per il versamento dell’imposta dovuta sono:

  • prima rata in acconto entro il 16 giugno 2023
  • seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2023

E' possibile effettuare il versamento anche in un'unica soluzione entro la scadenza dell'acconto.

Costi e vincoli

GRATUITO

Casi particolari

Per maggiori informazioni, assistenza e casi eccezionali (diritti di abitazione, agevolazioni da locazione, ecc.) è sempre possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi.

Contatti

Telefono:
0432 577321

Telefono:
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E-mail:
tributi@comune.tavagnacco.ud.it

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Gio
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Ven
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Valido dal 31/12/2018
Ufficio Finanziario, Programmazione e Controllo di Gestione

Gestione attività contabili, società partecipate, attività del bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali. Predispone il bilancio di previsione e le sue variazioni.

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Ultimo aggiornamento:Lunedì, 04 Settembre 2023