Cos'è
I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
- In caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita e di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari
- Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo, che può arrivare in alcuni casi fino a cinque anni, proporzionato al tempo di durata della convivenza
- In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione, l'altro convivente ha diritto di succedergli nel contratto
- Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte
- In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il coniuge
Esiste la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i propri rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza: questo deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Per essere opponibile ai terzi, il professionista deve provvedere alla sua trasmissione al Comune di residenza dei conviventi.